In questo periodo di pandemia sono frequenti le cancellazioni dei voli causa Covid 19. Può capitare che siano i piloti ad aver contratto il virus oppure che nel paese di destinazione abbiano chiuso le frontiere.
Molto spesso in occasioni del genere mi sono state poste domande del tipo:
Posso chiedere il rimborso del biglietto?
Posso chiedere un risarcimento dei danni?
Per rispondere a queste domande è necessario fare prima chiarezza sulla terminologia utilizzata e sulla normativa esistente.
La normativa a tutela dei viaggiatori
In Europa dal 2004 è in vigore il regolamento EU numero 261 che ha creato una sorta di paracadute per tutti i cittadini europei che volano in Europa o con vettori europei. Questo significa per esempio che un volo operato dalla British Airway da e per Londra, potrebbe non rientrare in questa categoria1. Il regolamento ha previsto degli obblighi per le compagnie aeree in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking ecc. ovviamente non c’è nulla di specifico in relazione alla cancellazione dei voli a causa del contagio dei piloti ma è possibile comunque dedurre i diritti che possono vantare i viaggiatori.
L’unica possibilità che ha la compagnia per non dover indennizzare il viaggiatore è quando la circostanza della cancellazione del volo è determinata da un fattore eccezionale ed imprevedibile.
Facciamo chiarezza sulle definizioni
Il regolamento utilizza varie definizioni che giuridicamente hanno molta importanza:
- Rimborso: in questo caso di parla del rimborso del prezzo del biglietto che non è stato utilizzato;
- Compensazione pecuniaria: è un indennizzo ovvero una somma di denaro prestabilita ritenuta a priori congrua che viene data al viaggiatore che lo richiede in modo pressocché automatico e con tempi molto brevi qualora vengano rispettati i parametri del regolamento;
- Risarcimento: è una somma di denaro che deve essere richiesta a causa dei danni che il viaggiatore ha subito a causa della cancellazione o del ritardo del volo. Può essere combinata con la compensazione pecuniaria;
- Assistenza: è la tutela che deve essere fornita al viaggiatore a terra durante la fase di attesa o di cambio volo;
- Fatto eccezionale: questo è l’unico caso in cui la compagnia aerea non deve né risarcimento né compensazione pecuniaria. Ma è sempre tenuta all’assistenza ed al rimborso del prezzo del biglietto. All’interno di questa categoria rientrano per esempio il maltempo, la chiusura degli aeroporti di destinazione, scioperi improvvisi, rischi di sicurezza inevitabili, instabilità politica, guerre ecc.
Per rispondere alle domande:
Prima di rispondere alle domande è necessario chiarire che per qualsivoglia motivo vi sia un ritardo, una cancellazione o un rinvio della partenza anche nei giorni successivi, l’assistenza deve essere sempre prestata. Questa arriva anche a fornire vitto e alloggio.
Il rimborso del presso del biglietto è sempre dovuto quando la mancata partenza non sia stata una scelta del viaggiatore o determinata da un ritardo dello stesso o per lungaggini nella procedura di imbarco.
Posso chiedere il rimborso del biglietto se il volo è stato cancellato causa positività del pilota?
Sempre. È prassi che la compagnia aerea non voglia perdere i soldi del biglietto pagato ed offra un voucher. Voi avete la possibilità di scegliere anche se la compagnia questa scelta non ve la indichi. La UE con il regolamento 261 ha stabilito che la compagnia aerea non può imporre il voucher e se all’inizio della pandemia questo è stato fatto da alcune compagnia di bandiera, la Comunità Europea ha aperto delle procedure di infrazione.
Posso chiedere un risarcimento dei danni?
Qui purtroppo la risposta non è univoca. Infatti, un pilota che il giorno stesso della partenza è stato trovato positivo al covid potrebbe rientrare nella categoria del fatto eccezionale ed imprevedibile. Ciò non toglie che è possibile iniziare una attività stragiudiziale per cercare di capire la disponibilità della compagnia a voler mantener alta la fiducia nel viaggiatore.
Conclusioni
Purtroppo, in questo particolare periodo di pandemia, è sempre difficile trovare il giusto equilibrio tra diritti e doveri soprattutto per quanto riguarda il concetto di risarcimento del danno. Certo è che fino a quando esisterà una fonte normativa sovranazionale che crea diritti in favore dei viaggiatori possiamo, anzi dobbiamo esercitare.
1 Potrebbe in quanto qualora la compagnia dovesse avere una sede legale anche in Italia, allora anche questa deve necessariamente conformarsi alla normativa europea.