A tutti i viaggiatori prima o poi è capitato di avere dei problemi, overbooking, voli cancellati o in ritardo, annullamenti per un viaggio prestabilito, insomma chi più ne ha più ne metta!
Vacanza rovinata?
A chi non è mai capitato? A me personalmente anni fa è capitata una spiacevole situazione con Kuwait Airlines, ero diretta in Sri Lanka, il mio volo era in ritardo ed ho perso la coincidenza per Colombo, mi hanno tenuto per 2 giorni chiusa in un minuscolo hotel lontano da tutto e senza possibilità di uscire perché senza passaporto e visto. #TERRIBILE
Se solo avessi avuto qualche tipo di consulenza perlomeno avrei avuto un rimborso al mio ritorno invece a nulla è valso il mio reclamo alla compagnia aerea.
Per fortuna oggi in tema “DIRITTI DEL TURISTA” si sono fatti passi da gigante e si può viaggiare più tranquilli.
Proprio per questo motivo e per fare chiarezza sulla tematica e sulle nuovissime normative abbiamo coinvolto l’Avvocato Daniele Ingarrica:
Mi chiamo Daniele Ingarrica e nella vita faccio l’avvocato
I miei principali settori di intervento riguardano il diritto penale e la consulenza, ho recentemente scritto un manuale per accompagnare gli aspiranti avvocati nello studio per affrontare l’esame abilitativo alla professione ed è relatore nel corso organizzato dall’Associazione Accademia Legge.
Ho un mio sito CONSULENZA LEGALE dove affronto molteplici argomenti. Parlo di fatti quotidiani, di diritto e quindi anche delle esperienze personali.
Sempre più speso ricevo richieste da parte di viaggiatori e turisti che hanno riscontrato problemi durante un viaggio, un volo o dopo l’acquisto di un pacchetto turistico, proprio su questo tema ci sono delle importanti novità dal Parlamento europeo.
Diritti dei consumatori: nuove tutele dall’UE per il 2018
In Italia sarà effettiva dal luglio 2018 la direttiva europea sui pacchetti turistici 2015/2320. L’aspetto più importante è che vengono messi sullo stesso piano i pacchetti turistici acquistati attraverso i canali di distribuzione tradizionali (come le agenzie di viaggio e i tour operator) e i pacchetti turistici acquistati on line.
Il viaggiatore è tutelato dalla normativa attuale? Cosa cambierà con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2320 del 2015?
I primi segni di interesse da parte del legislatore italiano nei confronti del turista, sono emersi con il codice del consumatore D.Lgs 206/2005 agli articoli dall’82 al 100. Oramai da qualche hanno tali articoli sono stati superati dall’entrata in vigore del c.d. Codice del Turismo mediante l’approvazione del D.L.gs 79/2011.
Come dicevamo a luglio del 2018 entrerà in vigore anche l’ultima Direttiva Europea del 2015 con la quale vengono ulteriormente tutelati i viaggiatori in particolar modo in relazione ai pacchetti turistici. Secondo uno studio dell’Unione Europea queste nuove norme dovrebbero ridurre di molto le richieste di danni, i disguidi o le spese aggiuntive da parte dei viaggiatori.
QUALI NOVITA’ VERRANNO INTRODOTTE
Le novità introdotte riguardano:
- alcune tipologie di pacchetti turistici;
- i pacchetti turistici on-line
- alcune condizioni per l’annullamento del viaggio
- variazione del prezzo
- pubblicità e trasparenza
Andiamo per ordine.
Pacchetti turistici
La Direttiva Europea si riferisce principalmente ai pacchetti turistici che vengono venduti sia attraverso le ordinarie agenzie di viaggio, sia attraverso internet.
In particolare distingue tra:
- pacchetti preordinati: consistenti in vacanze organizzate che prevedono la fornitura di almeno due servizi quali per esempio il volo e l’alloggio prevedendo specificatamente all’allegato parte A i diritti fondamentali del viaggiatore e le regole che devono essere rispettate dai fornitori di servizi
- pacchetti personalizzati: l’acquisto da parte del consumatore di servizi da diversi fornitori per lo stesso viaggio prevedendo specificatamente all’allegato parte B i diritti fondamentali del viaggiatore e le regole che devono essere rispettate dai fornitori di servizi
- pacchetti combinati: quando il viaggiatore, prenota servizi differenti, mediante siti collegati, entro le 24 ore l’uno dall’altro prevedendo specificatamente all’allegato parte C i diritti fondamentali del viaggiatore e le regole che devono essere rispettate dai fornitori di servizi
Alcune condizioni per l’annullamento del viaggio
Qualora dovessero esserci delle circostanze straordinarie, il viaggiatore potrà recedere in qualsiasi momento ed aver diritto al rimborso del totale del prezzo corrisposto. Eventi straordinari posso considerarsi disastri naturali, epidemie, quelle od altre situazioni particolarmente gravi che si verificano nella località di destinazione e che rendono impossibile il viaggio.
Qualora il viaggiatore decida di annullare il viaggio per motivi che non rientrano nella casistica precedente, potrà comunque annullare salvo il pagamento di una penale.
Resta ferma la possibilità per i tour operator di annullare il viaggio qualora non si raggiunga un determinato numero di persone, salvo il caso in cui il viaggio offerto non abbia durata inferiore alle 24 ore.
Da ultimo il viaggiatore, mediante comunicazione che dovrà avvenire obbligatoriamente entro 7 giorni dalla partenza, può trasferire il proprio titolo di viaggio ad altro soggetto.
Pacchetti turistici on line
Questi sono stati equiparati in tutto e per tutto a quelli tradizionali. Conseguentemente varranno anche per i pacchetti on-line, le possibilità di disdire il viaggio a causa di un eccessivo rialzo del prezzo pattuito oppure la richiesta di risarcimento o rimborso per un disservizio. È giusto ricordare che tale tutela copre i pacchetti vacanze oppure la formula tutto compreso e tutte quelle situazioni in cui i servizi di viaggio scelti (volo, hotel, visite guidate, auto a noleggio, ecc.) siano tutti all’interno dello stesso processo di prenotazione e che alla fine compaia un unico prezzo da pagare comprensivo di tutti i servizi scelti.
Pubblicità e trasparenza
Tutti gli operatori del settore che pongono in vendita pacchetti turistici, quindi sia gli operatori on-line che quelli tradizionali, dovranno rendere edotti i viaggiatori mediante apposite schede informative che siano chiari e visibili, i diritti ed i doveri del viaggiatore prima della stipula del contratto.
Da luglio ognuno dei soggetti che offrirà un pacchetto turistico sarà legalmente responsabile dei servizi offerti evitando così lo scaricabarile tra agenzie o siti internet e tour operator.
Variazione del prezzo
Il prezzo potrà variare fino a 20 giorni prima della partenza, ma se la variazione dovesse superare l’8% del prezzo pattuito, il viaggiatore potrà ottenere il rimborso della somma versata fino a quel momento.
2 commenti
Davvero interessante. Finora personalmente mi è sempre andata liscia, ma è sempre bene essere informati sui propri diritti!
Articolo molto interessante e utile. Me lo stampo come promemoria e me lo tengo nel faldone del giro del mondo.