Può succedere che una compagnia aerea cancelli un volo poco prima della partenza. I motivi possono essere diversi, vediamo insieme quali di questi possono dare diritto ad un rimborso oppure quali danno diritto ad un risarcimento. Per prima cosa individuiamo la normativa di riferimento che è il Regolamento CE n. 261/2004. Tale norma definisce in modo preciso e puntuale il significato di cancellazione, ritardo, diritti a compensazione pecuniaria, circostanze eccezionali, differenza tra risarcimento e rimborso. andiamo per ordine
CANCELLAZIONE
Innanzitutto quando si parla di cancellazione di un volo aereo si intende a norma dell’art. 2 lett. l, “la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”. L’art. 5 prevede che in caso di cancellazione:
- il vettore operativo deve offrire al passeggero la scelta tra il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto (ovvero il prezzo effettivamente pagato) per le tratte acquistate; un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile; l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile; l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale del viaggio
- il vettore deve offrire al passeggero, a titolo totalmente gratuito pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno oltre a quello previsto per il passeggero; al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione; due chiamate telefoniche fax o mail
Il vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria a meno che i passeggeri:
- siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
La compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, non è dovuta se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
IL RITARDO
Per ritardo si intende ovviamente il mancato rispetto dell’orario di partenza del volo.
L’art. 6 prevede diverse gravità di ritardo:
- di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
- di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
- di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b)
a seconda della durata del ritardo o dell’attesa il vettore è tenuto a fornire la medesima assistenza prevista per la cancellazione ovvero a titolo totalmente gratuito pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno oltre a quello previsto per il passeggero; al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione; due chiamate telefoniche fax o mail.
IL DIRITTO A COMPENSAZIONE PECUNIARIA
Ai sensi dell’art. 7 i passeggeri possono avere il diritto, a seconda dei casi di richiedere e ricevere una compensazione pecuniaria pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
- € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- € 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (…)”.
La compagnia aerea deve, pertanto, adoperarsi velocemente al fine di imbarcare il passeggero sul primo volo disponibile che lo conduca a destinazione. In caso contrario, il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto aereo acquistato, ma non usufruito.
Il diritto a compensazione pecuniaria non è alternativo ai diritti di assistenza sopra citati.
Quando non si ha diritto ad ottenere il rimborso per la cancellazione del volo
L’art. 5 .3 prevede che il diritto alla compensazione pecuniaria per il volo cancellato viene meno solo se il vettore “può dimostrare che la cancellazione (o ritardo) del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”
Per circostanze eccezionali, si intendono:
- condizioni meteorologiche particolarmente avverse e inaspettate;
- scioperi;
- allarmi per la sicurezza
DIFFERENZA TRA RIMBORSO E RISARCIMENTO
È necessaria una precisazione, ovvero la differenza che intercorre tra risarcimento e rimborso. Il secondo è la compensazione di quanto effettivamente pagato per l’ottenimento di un servizio non goduto o non goduto appieno. Il risarcimento è la conseguenza dell’inadempimento che può generare dei danni diretti al passeggero.
Per esempio: Tizio deve recarsi a Parigi per la firma di un importante contratto di lavoro, dove in caso di una sua assenza, quello specifico posto di lavoro verrebbe assegnato ad altri.
La cancellazione del volo, dovuta a fattori non eccezionali e quindi imputabili al vettore aereo, determinerebbe dei danni diretti a Tizio il quale può quindi chiedere un risarcimento del danno.
4 commenti
Questo post è utilissimo. Io sono una frana in tutte queste cose pratiche. Una volta ho avuto un problema con una nota compagnia lowcost e non mi hanno mai rimborsata
ti capisco, anche io all’epoca non sono stata in grado da sola di far valere i miei diritti. Per fortuna oggi è più semplice e ci sono molte associazioni e avvocati che aiutano
Ci sono casi in cui quando non si e’ preparati si rischia di non riuscire a gestire bene alcune situazioni. Ad fosse capitato a me io sarei semplicemente andata in crisi e avrei perso la lucidita’. Adesso pero’ saprei come comportarmi – certo spero che non mi capiti mai ma nel caso dovesse succedere saprei molto piu’ preparata! Grazie mille!
Questo post è davvero utile! Fortunatamente fin’ora non ho mai avuto troppi problemi con i ritardi dei voli, ma è sempre meglio essere informati per sapere come comportarsi all’occorrenza!