Nel caso in cui abbia sottoscritto un pacchetto vacanza all inclusive senza aver sottoscritto una assicurazione in caso di annullamento del viaggio, cosa succede se non posso più partire per una malattia improvvisa? Posso richiedere indietro le somme corrisposte al operatore turistico?
Sulla questione, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18047/2018 ha ribadito un principio di diritto che oramai sta diventando una giurisprudenza costante sul punto.
L’ARTICOLO DI RIFERIMENTO DEL CODICE CIVILE
Art. 1463 c.c. : Nei contrati con prestazioni corrispettive,la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione del debito.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
La suprema Corte con la predetta sentenza ha ribadito che il contratto all inclusive stipulato con l’operatore turistico è risolto ex art. 1463 c.c. p er impossibilità sopravvenuta della prestazione qualora, a causa di un grave, imprevisto ed imprevedibile evento sia impossibile dar luogo all’esecuzione ed attuazione della causa sottesa alo stesso contratto. Il contratto di fruizione di un pacchetto turistico è un contratto a prestazioni corrispettive, ovvero a fronte della dazione di una somma di denaro ho la possibilità di effettuare un viaggio con determinate caratteristiche.
Nel caso di malattia improvvisa, si legge nella sentenza, la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.
Già una sentenza del 2007 aveva affermato che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. può essere invocata da entrambe le parti nel contratto relativo al pacchetto turistico, quindi viaggiatore e operatore turistico. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha anche nel caso in cui sia divenuta impossibile per il cliente usufruire del pacchetto turistico acquistato quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al cliente, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
CONCLUSIONE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1804/2018 non fa altro che ribadire un orientamento consolidato, al quale deve sottostare anche il contratto di un pacchetto turistico all inclusive. Ovvero in caso di impedimento sopravenuto ed imprevisto, quale per esempio una malattia il giorno antecedente alla partenza, tale da rendere impossibile per il soggetto poter viaggiare, Il operatore turistico deve necessariamente restituire la somma ricevuta meno le spese sostenute sin a quel momento per la prestazione posta in essere.
Attenzione però. La Suprema Corte ha ribadito il concetto che l’impossibilità sopravvenuta può essere invocata da entrambe le parti, non solo dal viaggiatore. Pertanto tale decisione in caso di annullamenti di viaggi per eventi improvvisi, imprevedibili e non causati dallo stesso operatore turistico (ad esempio una epidemia scoppiata nel luogo prescelto il giorno prima della partenza ) possono comportare solo una restituzione della somma di denaro versata decurtata delle somme già utilizzate per la realizzazione dell’oggetto del contratto senza ulteriore risarcimento del danno.
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